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CONTRIBUTO PER LE IMBARCAZIONI
Inserita martedì 20 luglio 2010 alle 12:29 da Anapi
Disponibile qui on-line il decreto Mipaf 10 giugno 2010, recante misure di sostegno in favore delle imprese di pesca di cui al decreto interministreriale 9/04/2009, che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella GURI con i modelli qui allegati e sarete informati tempestivamente della pubblicazione del decreto in GURI
Di seguito pubblichiamo le modalità di attuazione individuate dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 aprile 2009..
• Le istanze devono essere presentate presso l’Ufficio di iscrizione del natante – art. 3 comma 2;
• Le imprese di pesca, dotate di apparato B.Box, e con regolare contratto per il traffico, possono fare istanza secondo l’all. 1, art. 3 comma 1;
• Sono riconosciute come spese ammissibili, le spese di cui all’allegato 3.

Il contributo è in applicazione del Reg.to CE 875/2007 c.d. “ De Minimis”.
Si ricorda che per le imprese di pesca, tale misura può essere attivata per un massimo di € 30.000,00 (trentamila euro) a impresa.
Chi supera questo importo non ha diritto al contributo.

Questa è la tabella dei massimali di intervento per fasce di GT.

Classi GT Contributo Contributo
fisso unitario per GT

1 < GT < 10 € 500,00 € 160,00
10 &#8804; GT < 25 € 1.300,00 € 85,00
25 &#8804; GT < 50 € 2.700,00 € 40,00
50 &#8804; GT < 100 € 4.200,00 € 12,00
100 &#8804; GT < 250 € 4.700,00 € 8,00
250 &#8804; GT < 500 € 6.000,00 € 4,00
500 &#8804; GT < 1.500 € 7.500,00 € 2,00


D.M del 10.06.2010 Misure sostegno pesca

D.M. 10.06.10 All. 1 pdf.

D.M. 10.06.10 All. 2 pdf.

D.M. 10.06.10 All. 3 pdf.

D.M. 10.06.10 All. 4 pdf.
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Pesche Speciali :
Piano di gestione nazionale per la sciabica e reti a circuizione
senza chiusura (seines) ex art. 19 e art. 15 del Reg.to CE n°
1967/2006;
Richiesta di deroghe alla maglia ed alla distanza dalla costa (art
9 e art. 13 del Reg.to CE n° 1967/2006)


L’oggetto dell’incontro in DG Pesca del 13/07/10 riguarda la flotta nazionale che pratica le attività di pesca speciale al Bianchetto o novellame di sarda, al Rossetto, al Cicerello e al Latterino) circa 717 barche in totale.
Va fatto rilevare come l’amministrazione centrale aveva presentato all’UE in data 31 maggio 2010, un documento contenente il Piano di Gestione per tre della quattro specie interessate – mancava il Latterino e la conseguente richiesta di Deroghe, senza le quali, ovviamente, la flotta da pesca interessata non può praticare l’attività finora svolta.
Alla luce della risposta del direttore generale per gli affari marittimi e la pesca della comm.ne pesca Ue, Fotiadis al nostro direttore generale Abate a seguito dell’invio del documento in oggetto, sono emerse delle difficoltà di natura, anche interpretative. Ci ha ricordato il Dr Tabacchini, che la risposta di Fotiadis, faceva un po di confusione tra ciò che comporta un piano di gestione della risorsa, ai sensi dell’articolato del reg.to mediterraneo e i dettami/criteri, imposti dal reg.to CE 2371/2002.
Ma la parte più preoccupante della risposta, era la parte riguardante il limite temporale dell’eventuale trattazione da parte della comm.ne UE e del parere sui nostri PP. Di GG. per le pesche speciali detta : “non prima della primavera del 2011”.
Cosa che, di fatto, farebbe saltare l’intera campagna di pesca speciale e per qualsiasi specie.
Lo stesso dr. Tabacchini, ci faceva notare come :-
1. I P.di G. vanno fatti per regolare le attività di pesca e di pesca speciale;
2. Le deroghe di cui all’art. 13 del reg. ce 1967/06 – maglie e distanza dalla costa-, passano per l’approvazione del Comitato tecnico scientifico UE, che di norma si riunisce solo quattro volte l’anno;
3. Per lo strascico, non vi può essere possibilità di inserimento in un P.di.G. perché categoricamente vietato dal reg.to mediterraneo.

Pertanto, alla luce di queste ultime considerazioni, i presenti hanno convenuto su una linea di intervento che passa per la redazione di piani di gestione per specie – facendo in modo che uno non condizioni l’altro e viceversa- nella prospettiva che l’UE potrebbe, nell’autunno p.v. esprimersi in maniera diversa su ogni singolo Piano e sulle consequenziali deroghe. Quindi verranno predisposti piani di gestione delle risorse per sardina/bianchetto – rossetto – cicerello (per il quale la DG pesca deve ancora acquisire i dati definitivi sulla flotta autorizzata da parte delle regioni Sicilia e Calabria). Per il latterino, che riguarda solo il nord/adriatico e non molte imprese, sarà predisposto una sperimentazione ai sensi dell’art. 1 c.1 sempre del reg.to ce 1967/06. Identica cosa, sarà proposta per la flotta interessata alla pesca al bianchetto e rossetto della marineria di Manfredonia.

P.S.
• vista l’importanza socioeconomica del segmento della flotta interessata alle pesche speciali, si è impegnata la DG pesca per una formulazione dei piani, e le consequenziali deroghe, da farsi entro settembre p.v. ed in via preliminare fare un passaggio in DG Mare UE per capire meglio le loro osservazioni.
• Si è parlato pure di “pesce spada”. Il Dr Tabacchini ci chiariva come la semplice raccomandazione ICCAT, trascorsi sei mesi dalla sua emanazione, impegni gli stati membri a rispettarla. Pertanto, anche per questo anno nei mesi di ottobre e novembre, non si potrà catturare lo spada.
Ancora problemi su problemi e sempre a carico della pesca e dei pescatori
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14 luglio 2010 Calcolo premi di arresto definitivo
Inserita giovedì 15 luglio 2010 alle 18:08 da Anapi
in merito a quanto in oggetto e a seguito di Vs segnalazioni vertenti ad avere chiarimenti in merito ai criteri usati dal Mi.P.A.A.F. per decretare le somme relative alle unità da pesca oggetto di arresto definitivo, di cui al decreto 27 Maggio 2010 – graduatoria-, pubblicato sul supplemento ordinario n° 143 del 02/07/2010 e registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Mi.P.A.A.F. il 03/06/2010 .

Si trasmette stralcio del Piano Operativo FEP – Aprile 2010-, in merito alla Tabella premi di arresto definitivo per la flotta italiana, diversa da quella dedita alla pesca del Tonno Rosso, oggetto di provvedimento a parte;-


Piano Operativo FEP – Aprile 2010
“STRALCIO”

Premi per il ritiro definitivo della capacità della flotta mediterranea diversa dal tonno rosso.
Sarà utilizzata la tabella I dell’allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 e successive modifiche,
maggiorata del 15% al fine di tener conto del tasso di inflazione e dei prezzi delle imbarcazioni sul
mercato italiano dal 1999 ad oggi, che di seguito si riporta integralmente:

Tabella B Massimali relativi alle flotte da pesca, Allegato IV del Reg.(CE) 2792/99
Categoria di nave per stazza Euro
0<10 11.000/Gt + 2.000
10<25 5.000/GT + 62.000
25<100 4.200/GT + 82.000
100<300 2.700/GT + 232.000
300<500 2.200/GT + 382.000
500 e oltre 1.200/GT + 882.000
Il premio sarà calcolato secondo la seguente formula: (Gt* € (premio per categoria di nave per GT,
come da tabella dell’allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 e successive modifiche) ridotto del
coefficiente di cui all’art.7, par.5, lett.a) dello stesso regolamento, stabilito in funzione dell’età
dell’imbarcazione.

Reg.to CE n° 2792/1999, art. 7 comma 5;
5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:
a) premi per la demolizione:
i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;
ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%;

La scelta di tale metodo di calcolo è stata effettuata in considerazione del fatto che si tratta di un
metodo oggettivo, certo, ed uguale per tutti i richiedenti. I premi come sopra calcolati sono da
intendersi quali massimali che non necessariamente saranno utilizzati quali parametro per il
pagamento delle somme in favore dei beneficiari.
Per l’attuazione della misura attivata in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo
approvato con Decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, il premio da
corrispondere ai beneficiari non potrà in ogni caso essere determinato in misura superiore al valore
risultante dall’applicazione della tabella di cui al medesimo Programma Operativo
A norma dell’art.4, paragrafo 3, del Reg. (CE) 498/07, il premio corrisposto per l’arresto definitivo
delle attività di pesca di cui all’art.23, par. 1 lett.b), rappresenterà al massimo il 50% del valore

dei premi di arresto definitivo di cui alla tabella B. Ciò anche in considerazione del valore residuo
dell’imbarcazione destinata a finalità diverse dalla pesca.


Relativamente alle compensazioni di cui alla lettera e), ai pescatori che hanno lavorato a bordo di una nave da pesca per almeno 12 mesi e nel caso la nave sia stata ritirata dall’attività, ai sensi dell’art.23, è prevista una compensazione una tantum nella misura massima pari a 12 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi del Contratto nazionale collettivo di lavoro, qualora non siano utilizzabili altri strumenti. Il premio, previa dimostrazione della sospensione dell’attività di pesca, è corrisposto pro rata temporis in funzione del periodo di inattività.
Nota alle compensazioni agli equipaggi delle unità da pesca oggetto di arresto definitivo:-
Il il 67% delle risorse del FEP è stato attribuito alle Regioni. La misura 1.5 dell’Asse 1 – prevede delle “Compensazioni socio economiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria – art. 27 del Reg.to CE 1198/2006.” Le Regioni erano in attesa che si sbloccasse la graduatoria per l’arresto definitivo per attivare la mis. 1.5 che riguarda i contributi agli equipaggi di cui sopra. A breve, le stesse regioni, dovrebbero pubblicare i relativi bandi. Sui bandi, in questione, sarete puntualmente informati.

In ultimo, e relativamente ai file excell sulle “graduatorie avute per vie traverse”, si ritiene di doverVi informare, alla luce di quanto su esposto, sulla precarietà delle stesse (infatti nel comunicato, usavamo il condizionale d’obbligo). Ad ogni modo, per chì si ritrova nella fascia gialla e quindi dovrebbe essere oggetto di finanziamento, ma non vede riportato il contributo. Può fare il calcolo tenendo presente le indicazioni sopra descritte e relative alla Tab. B e alle decurtazioni di cui all’art. 7 comma 5 del reg.to CE 2792/99.
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