COVID-19 | Ecco le nuove misure europee del FEAMP per il sostegno a pesca e acquacoltura

Lunedì 27 Aprile 2020

In dettaglio le misure addizionali dell’UE qui in sintesi per la pesca e acquacoltura

Sono vigenti dal 24 aprile le misure addizionali dell’UE per la mitigazione degli impatti socioeconomici del coronavirus nei settori della pesca e acquacoltura. Le misure sono frutto di un ampio confronto tra gli Stati Membri, il Parlamento Europeo e i rappresentanti del settore. Avranno efficacia retroattiva dal 1° febbraio 2020 e saranno valide fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/560, nell’ambito del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono previste misure specifiche fino al 31 dicembre 2020.

Tali misure riguardano:

  • sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca;
  • la concessione di capitale circolante ai produttori di acquacoltura e alle imprese di trasformazione;
  • il sostegno alle imprese per l’ammasso temporaneo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, una maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse all’interno del programma, procedure semplificate per la modifica dello stesso.

I pescatori saranno supportati con una compensazione straordinaria per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto al coronavirus di cui l’UE coprirà dall’attuale 50%, il 75% dell’importo e tale sostegno non sarà soggetto ad un massimale finanziario.
Anche gli acquacoltori si vedranno riconosciuta una compensazione per la sospensione o la riduzione temporanee della produzione – se causata dalla pandemia – che sarà calcolata sulla base del mancato guadagno di cui l’UE coprirà fino al 75% dell’importo.

Per favorire una maggiore stabilità del mercato, ridurre il rischio di perdita di prodotti destinati al consumo umano, la Commissione ha deciso di supportare le organizzazioni di produttori per l’ammasso temporaneo dei prodotti di pesca e di acquacoltura.

Il limite per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione è innalzato dal 3% al 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata.

Gli Stati membri potranno inoltre concedere alle organizzazioni di produttori anticipi che possono arrivare fino al 100% del sostegno finanziario.

La Commissione concede agli Stati membri la massima flessibilità per l’assegnazione in tempi brevi delle risorse che consentano di far fronte alle esigenze causate dalla pandemia di coronavirus.

Considerata l’urgenza del sostegno necessario, sarà possibile applicare una procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi degli Stati membri relativa alle misure specifiche e alla riassegnazione delle risorse finanziarie.

Di seguito la nota tecnica di dettaglio sulle modifiche: Nota_tecnica_Reg-UE_508-2014_560-2020_1.pdf

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