Applicazione dei CC.CC.NN.LL

  1. Applicazione dei CC.CC.NN.LL. Un migliore regime previdenziale e assicurativo per i lavoratori dell’Imprenditoria Ittica. L’Emersione del lavoro nero. Il ruolo delle donne nell’economia ittica.

Presentazione;

 

La materia contrattuale (CCNL) alla luce dell’evolversi normativo nel settore della pesca ha assunto un peso rilevante nella gestione dell’impresa di pesca.

Le direttrici su cui si articola l’evoluzione della disciplina del lavoro nel settore della pesca seguono il progressivo sviluppo del diritto del lavoro in generale.

Il contratto di lavoro del settore è il contratto di arruolamento che ai sensi dell’art. 325 del codice della navigazione si distingue nei seguenti tipi: a viaggio, a paga fissa, a tempo, alla parte ed il contratto di compartecipazione al nolo.

Il contratto alla parte (in cui il calcolo dell’utile è al netto delle spese) ed a nolo ( in cui salvo la deduzione di alcune spese particolari , l’utile è calcolato al lordo) sono quelli più utilizzati nel settore della pesca. A tutela del marittimo viene fissato un minimo garantito che viene assorbito in caso di maggiore retribuzione in via di partecipazione, con tali contratti il marittimo riceve una paga o retribuzione proporzionata all’entità della pesca o del nolo in generale,al netto o al lordo, o soltanto il minimo garantito quando la retribuzione in via di partecipazione sia inferiore al minimo.

In sostanza il contratto alla parte è caratterizzato, dalla “compartecipazione” dei pescatori al buon andamento della pesca, al rischio ed all’incertezza dell’attività di pesca.

Il ricavo dell’impresa dipende esclusivamente dal quantitativo e dalla qualità del prodotto pescato. A questo devono essere sottratte le spese del combustibile (la più rilevante) e di alcuni altri parametri economici necessari per l’effettivo svolgimento della bordata.

Il ricavo netto viene suddiviso tra l’Armatore (50%) e l’equipaggio (50%); di quest’ultima parte la suddivisione viene fatta anche in funzione del ruolo svolto a bordo: comandante, motorista e marinaio.

Il contratto collettivo nazionale per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca non stabilisce l’orario di lavoro, ma fa alcune precisazioni sul riposo giornaliero, settimanale, sui lavori di manutenzione e pulizia delle imbarcazioni e sui servizi. Naturalmente, il tempo dedicato all’attività varia con la tipologia di pesca esercitata.

Ai fini della sicurezza a bordo delle navi occorre tenere nella debita considerazione le risorse umane impiegate per lo svolgimento della pesca e quindi dell’equipaggio che deve essere adeguatamente formato. Ai sensi dell’art. 318 del codice della navigazione (così come modificato dalla L. n. 30/1998), l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti italiani deve
essere interamente composto da cittadini italiani o di altri paesi appartenenti all’unione europea. Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima periferica autorizzata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire, in caso di particolare necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore di un terzo dell’intero equipaggio.

Occorre, infine, precisare che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli stati membri.

PUNTI DA ANALIZZARE E VARIE PROPOSTE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Cassa integrazione guadagni straordinaria e DS.

 

            Le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l’associazionismo datoriale, hanno più volte richiesto all’ Amministrazione statale di valutare la possibilità di estendere la vigente cassa integrazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato al settore della pesca marittima.

            Al riguardo nonostante la progressiva assimilazione del settore ittico a quello agricolo e l’equiparazione tra imprenditore ittico e agricolo, ex art. 2 del D. Lgs. 226/2001, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs 154/2004, il comparto pesca è caratterizzato di fatto dalla mancanza di un idoneo sistema di ammortizzatori sociali.

            Tale carenza determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i due comparti, considerato che il contratto per gli addetti al settore della pesca marittima prevede che la retribuzione prevalente sia “alla parte”-percentuale sulla produzione- nessuna garanzia hanno i predetti lavoratori di mantenere invariato il livello retributivo in caso di prolungati periodi di inattività causati da avverse condizioni meteo marine o dovute a causa di forza maggiore.

            L’estensione alla pesca di tale strumento determinerebbe, inoltre, evidenti riflessi positivi relativi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. L’armatore ha attualmente interesse a non tenere ferma l’unità in caso di avverse condizioni meteo, dovendo corrispondere ai marittimi imbarcati il minimo monetario garantito. In tal modo, peraltro, verrebbero indirettamente favorite politiche di gestione delle attività di pesca più rispettose delle risorse marine e in linea con le regolamentazioni comunitarie vigente in materia di Politica Comune della Pesca.

           

            Il CCNL firmato da Anapi Pesca e Confasl Pesca il 15.01.2010 e registrato al CNEL a marzo dello stesso anno, garantisce l’applicazione degli ammortizzatori sociali (CIGS e DS) a tutti i pescatori imbarcati su unità da pesca della flotta nazionale.

 

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