Decreto fermo pesca 2026: pubblicate le disposizioni MASAF sull’interruzione temporanea obbligatoria

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto relativo all’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l’annualità 2026, in attuazione del Regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026.

Il provvedimento disciplina i periodi di fermo biologico obbligatorio per le unità autorizzate alla pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, introducendo specifiche misure tecniche, limiti allo sforzo di pesca e disposizioni operative differenziate per aree GSA e compartimenti marittimi.

I periodi di fermo obbligatorio

Per il 2026 sono stati definiti periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa distinti per aree marittime:

  • Da Trieste ad Ancona (GSA 17-18): dal 31 luglio al 13 settembre;
  • Da San Benedetto del Tronto a Bari (GSA 17-18): dal 16 agosto al 29 settembre;
  • Brindisi, San Cataldo e Otranto (GSA 18): dal 1° al 30 ottobre;
  • Compartimenti del Tirreno, Ionio, Sicilia e Sardegna indicati nel decreto: dal 1° al 30 ottobre.

Per la sola GSA 16, ricadente nella giurisdizione della Regione Siciliana, il periodo di fermo sarà invece definito con successivo provvedimento regionale e dovrà avere una durata di 30 giorni continuativi tra giugno e settembre.

Limiti allo sforzo di pesca e nuove misure

Il decreto stabilisce inoltre il numero massimo di giornate di pesca attribuibili alle flotte autorizzate, differenziate per area GSA, tipologia di attrezzo e classe di lunghezza delle unità.

Per le GSA 8, 9, 10 e 11 vengono introdotte ulteriori misure di compensazione previste dal regolamento europeo, tra cui:

  • fermo continuativo dal 1° al 30 ottobre;
  • divieto di pesca oltre gli 800 metri di profondità;
  • previsione di riduzione della flotta autorizzata tramite misure di cessazione definitiva dell’attività.

Obblighi per armatori e comunicazioni PEC

Gli armatori delle unità operanti nelle GSA 17 e 18 abilitate all’utilizzo della “sfogliara rapido (TBB)” dovranno comunicare entro 30 giorni la scelta dell’utilizzo esclusivo dell’attrezzo per l’anno 2026 tramite PEC all’indirizzo del MASAF indicato nel decreto.

Analogo obbligo riguarda le imbarcazioni che svolgono attività esclusiva di pesca dei gamberi di profondità, con specifiche disposizioni dedicate al gambero rosso mediterraneo e al gambero viola mediterraneo.

Misure tecniche e limitazioni operative

Il provvedimento introduce anche limiti sulle giornate lavorative settimanali:

  • massimo 4 giornate nelle GSA 8, 9, 10 e 11;
  • massimo 5 giornate nelle GSA 16 e 19;
  • massimo 3 giornate o 72 ore settimanali nelle GSA 17 e 18.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 viene inoltre vietata, in Adriatico e nello Ionio, la pesca entro le 6 miglia dalla costa o a profondità inferiori ai 60 metri per gli attrezzi interessati dal provvedimento.

Misure sociali per gli equipaggi

Il decreto prevede l’attivazione di misure sociali di sostegno al reddito per i marittimi imbarcati sulle unità interessate dai periodi di fermo biologico, attraverso specifici provvedimenti interministeriali.

ANAPI Pesca continuerà a seguire l’evoluzione delle disposizioni applicative e dei successivi provvedimenti attuativi collegati al fermo pesca 2026, con particolare attenzione agli impatti economici, occupazionali e organizzativi sulle marinerie italiane e sulle imprese del comparto ittico.

Di seguito il Decreto Fermo Pesca completo: MASAF_2026_0239451

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