IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’Articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’Articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l’Articolo 102;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, recante le modalità di applicazione del richiamato Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, (di seguito Decreto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante Misure di Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo.
Visto il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l’istituzione (ai sensi dell’Articolo 3, comma 1, del decreto) dell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Viste le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
Visto il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24.03.2018, recante Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 187027 del 31 marzo 2023 “Misure esplicative dell’attività di pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 186886 del 31 marzo 2023 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca pesce spada nel Mediterraneo”;
Considerato che, ai sensi dell’Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato Regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine
Considerato che, ai sensi dell’Articolo 24, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 4/2012, l’amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del richiamato Regolamento (CE) n. 1224/2009, in capo agli Stati membri, ricadono gli obblighi e le responsabilità connesse all’esatta registrazione delle catture, con particolare riguardo agli stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione e/o conservazione;
Visti gli esiti dell’istruttoria afferente il nuovo elenco delle unità da pesca autorizzate a pescare pesce spada con sistemi “palangari” e “arpioni”;
DECRETA
- Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto, è istituito, presso questa Direzione Generale, l’allegato elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca “bersaglio” del pesce spada, con il sistema e/o attrezzo “palangaro” (di seguito elenco – allegato 1).
- Nelle more della definizione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 5, comma 5, del Decreto, sono inserite nell’elenco – a valere sulla sola annualità 2024 – anche le imbarcazioni tradizionalmente denominate “feluche” che potranno effettuare le catture “bersaglio” del pesce spada mediante l’impiego esclusivo del sistema e/o attrezzo “arpione”, debitamente riportato sulla licenza di pesca e/o attestazione provvisoria. (allegato 2)
- Fermo retando quanto stabilito agli articoli 2 (comma 2), 3 (comma 2) e 5 (comma 3) del Decreto e del Decreto Dirigenziale n. 187027 del 31 marzo 2023, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con cadenza annuale, alla revisione dell’elenco, tanto per finalità di carattere amministrativo, quanto e soprattutto in funzione di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel quadro normativo (internazionale ed europeo) di riferimento.
- Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, comma 5, del Decreto, nelle more del rilascio delle autorizzazioni speciali di cui all’articolo2, comma1, del Decreto, le imbarcazioni inserite nell’elenco, possono iniziare l’esercizio dell’attività di cattura del pesce spada dal 1° aprile 2024.
- L’effettiva operatività, comunque, è subordinata all’inserimento delle imbarcazioni nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada raggiungibile al seguente indirizzo web: https://www.iccat.int/en/VesselsRecord.asp.
- Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, entro il termine di 10 giorni dall’entrata in vigore, gli interessati inseriti nell’elenco delle unità cancellate (allegato 2), potranno presentare, per iscritto ed esclusivamente all’indirizzo PEC pemac3@pec.politicheagricole.gov.it, memorie, eventualmente corredate da documenti giustificativi.
- Scaduto il termine di cui al punto precedente, avverso questo provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dallo stesso.
- Questo provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione
Di seguito Decreto Integrale: MASAF-2024-0141860-decretoelencoswo2024_signed
Elenco unità da pesca autorizzate a pescare pesce spada per il 2024 – palangari: MASAF-2024-0141860-Allegato-Allegato1SWO(2024)
Elenco unità da pesca autorizzate a pescare pesce spada per il 2024 – feluche: MASAF-2024-0141860-Allegato-Allegato2SWO(2024) (1)
Elenco unità da pesca cancellate elenco pesce spada per il 2024: Allegato 3 SWO (2024)