Piani di Sicurezza a bordo delle unità di Pesca

  1. Piani di Sicurezza a bordo delle unità di Pesca.DLgs 271/99, 272/99 e 298/99 ss.mm.ii. DLgs n° 81/2008 e smi.

Presentazione;

 

La sicurezza della vita degli uomini che compongono gli equipaggi delle unità da pesca, ha rivestito negli ultimi circa 20 anni, un aspetto di primaria importanza per l’attività di pesca in genere e per la navigazione marittima e fluviale. Anche perché ad esso è legata la vita di tutti quanti navigano e si relazionano con l’elemento mare, fiume, lago.

La formazione degli addetti pescatori, assume, all’interno di questo quadro un valore, non solo ai fini della sicurezza in sé, ma anche da un punto di vista culturale e sociale.

L’emanazione dei Decreti Legislativi 271/99 “Adeguamento della normativa sulla

sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale” e

298/99 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prestazioni minime di

sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesa” ha comportato notevoli

cambiamenti per l’organizzazione della sicurezza anche nel comparto pesca.

E’ doveroso ricordare e soprattutto non dimenticare che le disposizioni contenute nel

D.Lgs. 271/99 si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di «tutte» le navi

mercantili adibite alla pesca (art.2, comma 1 del D.Lgs. 271/99).

  • Per lavoratore marittimo si deve intendere: «qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, attività lavorativa a bordo di una nave da pesca».
  • L’equipaggio è costituito dal comandante e da tutte le altre persone arruolate per

           il servizio della pesca e nel rispetto delle “tabelle di armamento.

Con la definizione “Il ruolino d’equipaggio” viene riprodotto un quadro specifico

concernente l’elenco degli uomini di equipaggio e le relative date di imbarco e sbarco,

nonché le qualifiche e le mansioni di bordo, incluse quelle di comandante o capo barca.

Questi sono i soggetti che l’armatore deve tutelare .

A tale riguardo, quando i pescatori autonomi si associano in cooperative che assumono

la responsabilità di gestire le singole imbarcazioni (Soc. COOP. Armatrice), gli obblighi

“penali indelegabili” spettano ai legali rappresentanti delle cooperative stesse, i quali,

in forza dell’art.6, comma 6, del D.Lgs. 271/99, possono delegare i singoli comandanti/soci

soltanto quando la tabella di armamento prevede la presenza a bordo di altri

pescatori professionali. Dopo aver acquisito la titolarità della gestione armatoriale della unità da pesca, l’Armatore nomina il Comandante ed arruola gli uomini di equipaggio che devono essere iscritti nelle matricole della gente di mare (di 1° o 3° categoria ed in possesso dell’Iscrizione All’Albo dei Pescatori Marittimi, presso le Capitanerie di Porto). La presenza di un equipaggio

(ruolino di equipaggio), di cui fa parte il Comandante e l’esercizio dell’impresa di pesca

(licenza di pesca) sono i due parametri fondamentali che profilano l’obbligo dell’Armatore ad assolvere le prescrizioni di cui all’art.6 del D.Lgs. 271/99.

L’ obiettivo di questo lavoro è quello di far arrivare ai destinatari degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro un messaggio semplice e attuabile.

Documentazione da tenere a bordo;

I Comandanti delle navi da pesca usano tenere a bordo uno specifico raccoglitore

dove conservare tutti i vari documenti autorizzativi; a questi, ora devono aggiungersi

quelli organizzativi e gestionali richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza

su lavoro.

Sarebbe auspicabile che di quest’ultima soltanto quella strettamente necessaria fosse

tenuta a bordo (Piano di sicurezza, nominativo RSPP e nominativi SPP), mentre la

restante, comunque obbligatoria, possa essere conservata presso l’Associazione di

terra (Deleghe, Nomine, Designazioni, Attestati di formazione ed informazioni, ecc),

dove dovrebbe esserci una sede operativa del Servizio Prevenzione e Protezione e

del Medico competente, a disposizione degli organi di vigilanza.

Inoltre, ai fini del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art.6, comma 1, lettera

c), del D.Lgs. 271/99, dalla documentazione tecnica rilasciata dall’Autorità Marittima,

previo parere tecnico del Ente Tecnico Riconosciuto, è possibile individuare il limite

dei rischi normati da quelli residui. Qui di seguito si riportano i documenti presenti a

bordo di una imbarcazione, superiore a 25 TSL, non avente il Certificato di Classe 1.

1. Licenza per navi minori e galleggianti

2. Ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti

3. Licenza di Pesca

4. Certificato di navigabilità

5. Annotazioni di sicurezza

6. Certificato di stazza nazionale

7. Dichiarazione Ente Tecnico Riconosciuto per la Stazza Internazionale

8. Certificato di conformità per imbarcazioni superiori a 24 metri

9. Giornale di pesca

Documenti da conservare a terra

Si ritiene che a terra siano più facilmente custodibili in modo corretto quei documenti

che non sono di quotidiana consultazione come:

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE / FORMAZIONE /

ADDESTRAMENTO

PER TUTTI I LAVORATORI E PROCEDURA PER I NUOVI ASSUNTI :

• comandanti

• marinai

• primo soccorso

• antincendio

• specifica per i nuovi assunti/imbarcati

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO SANITARIO

VERBALI DI SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DEI DPI

REGISTRO INFORTUNI.

MODULISTICA

Per facilitare il compito dei destinatari degli adempimenti amministrativi

contemplati nel D.Lgs. 271/1999 e meglio specificati nella presente guida si

riporta di seguito una proposta di modulistica che ciascuna azienda o Unità

produttiva per la pesca, deve compilare, conservare ed esibire all’organo di

vigilanza richiedente per non incorrere in sanzioni.

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