Sicurezza alimentare a bordo, aspetti sanitari

  1. Piani di Sicurezza a bordo delle unità di Pesca.DLgs 271/99, 272/99 e 298/99 ss.mm.ii. DLgs n° 81/2008 e smi.

Presentazione;

 

La sicurezza della vita degli uomini che compongono gli equipaggi delle unità da pesca, ha rivestito negli ultimi circa 20 anni, un aspetto di primaria importanza per l’attività di pesca in genere e per la navigazione marittima e fluviale. Anche perché ad esso è legata la vita di tutti quanti navigano e si relazionano con l’elemento mare, fiume, lago.

La formazione degli addetti pescatori, assume, all’interno di questo quadro un valore, non solo ai fini della sicurezza in sé, ma anche da un punto di vista culturale e sociale.

L’emanazione dei Decreti Legislativi 271/99 “Adeguamento della normativa sulla

sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale” e

298/99 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prestazioni minime di

sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesa” ha comportato notevoli

cambiamenti per l’organizzazione della sicurezza anche nel comparto pesca.

E’ doveroso ricordare e soprattutto non dimenticare che le disposizioni contenute nel

D.Lgs. 271/99 si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di «tutte» le navi

mercantili adibite alla pesca (art.2, comma 1 del D.Lgs. 271/99).

  • Per lavoratore marittimo si deve intendere: «qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, attività lavorativa a bordo di una nave da pesca».
  • L’equipaggio è costituito dal comandante e da tutte le altre persone arruolate per

           il servizio della pesca e nel rispetto delle “tabelle di armamento.

Con la definizione “Il ruolino d’equipaggio” viene riprodotto un quadro specifico

concernente l’elenco degli uomini di equipaggio e le relative date di imbarco e sbarco,

nonché le qualifiche e le mansioni di bordo, incluse quelle di comandante o capo barca.

Questi sono i soggetti che l’armatore deve tutelare .

A tale riguardo, quando i pescatori autonomi si associano in cooperative che assumono

la responsabilità di gestire le singole imbarcazioni (Soc. COOP. Armatrice), gli obblighi

“penali indelegabili” spettano ai legali rappresentanti delle cooperative stesse, i quali,

in forza dell’art.6, comma 6, del D.Lgs. 271/99, possono delegare i singoli comandanti/soci

soltanto quando la tabella di armamento prevede la presenza a bordo di altri

pescatori professionali. Dopo aver acquisito la titolarità della gestione armatoriale della unità da pesca, l’Armatore nomina il Comandante ed arruola gli uomini di equipaggio che devono essere iscritti nelle matricole della gente di mare (di 1° o 3° categoria ed in possesso dell’Iscrizione All’Albo dei Pescatori Marittimi, presso le Capitanerie di Porto). La presenza di un equipaggio

(ruolino di equipaggio), di cui fa parte il Comandante e l’esercizio dell’impresa di pesca

(licenza di pesca) sono i due parametri fondamentali che profilano l’obbligo dell’Armatore ad assolvere le prescrizioni di cui all’art.6 del D.Lgs. 271/99.

L’ obiettivo di questo lavoro è quello di far arrivare ai destinatari degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro un messaggio semplice e attuabile.

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