Si fa riferimento al quesito formulato da Coldiretti Impresa Pesca in data 19 maggio 2023 in
merito alla possibilità di considerare le giornate di inattività che le imprese hanno effettuato a causa delle avverse condizioni meteo-marine e degli eventi calamitosi verificatesi nel periodo 15-19 maggio nell’area della regione Emilia-Romagna e nella parte nord della regione Marche come giorni da conteggiare nei periodi (due mesi) di fermo previsti dai singoli Consorzi
A riguardo:
- considerato che l’art. 6 del D.M. 26 luglio 2000, che disciplina la pesca dei molluschi bivalvi, consente ai Consorzi di determinare il fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi, longoni e fasolari per almeno due mesi compresi nel periodo aprile-ottobre;
- considerato che l’art. 1 comma 1 del D.M. 5 agosto 2002, prevede che la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, su base compartimentale è affidata in via definitiva ai Consorzi istituiti nei compartimenti marittimi;
- visto il Piano di Gestione Nazionale Rigetti per la risorsa Vongola (Chamelea gallina), redatto in applicazione dell’art. 15 del Reg. UE 1380/2013 ed adottato con D.D. n. 53150 del 2 febbraio 2023;
- viste le misure di gestione di cui all’art. 2 del D.D. n. 53150 del 2 febbraio 2023;
- tenuto conto dell’eccezionale evento calamitoso che ha colpito le zone sopra indicate nel periodo 15-19 maggio u.s. e che hanno causato ingenti danni al territorio con il rischio di provocare conseguenze negative sulla qualità delle acque e di compromettere la salubrità delle vongole;
- preso atto che le imprese armatrici hanno sospeso l’attività di cattura dei molluschi bivalvi al fine di evitare di pescare prodotto non idoneo alla commercializzazione;
- tenuto conto che i 15 giorni di fermo previsti rientrano del periodo aprile-ottobre;
- nelle more delle verifiche sanitarie sulla qualità delle acque e, quindi, della ripresa dell’attività di pesca delle vongole, questa Direzione generale ritiene di accogliere la proposta formulata e, pertanto, di considerare i 15 giorni di inattività come periodo di fermo.
Resta inteso che i Consorzi coinvolti dovranno prevedere, come di consueto e nel rispetto di quanto previsto dal soprarichiamato D.M. 26 luglio 2000, ulteriori periodi fermo di 45 giorni
lavorativi, al fine di ottemperare all’obbligo dei due mesi di fermo.
Resta ferma, inoltre, l’obbligo di divieto di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché di un ulteriore giorno fissato da ciascun Consorzio di gestione.